Regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 7 - Testo vigente

Regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 7

Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento e la valutazione dei danni provocati dalla fauna selvatica ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivitą venatoria).

(B.U. 12 dicembre 1995, n. 55).

Art. 1.

(Finalitą)

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivitą venatoria), i criteri e le procedure per l'accertamento e la valutazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo ed alle aziende che subiscono perdite di produzione.

Art. 2.

(Danni risarcibili)

1. Il risarcimento č previsto in presenza di:

a) danni subiti dai frutti pendenti;

b) danni arrecati alle coltivazioni agrarie ed alle opere di miglioramento fondiario, a condizione che il conduttore provveda a ripristinare l'efficienza produttiva e la coltivabilitą dei terreni;

c) perdita di produzione o danni alle strutture di aziende agricole non rientranti nei casi previsti alle lett. a) e b).

Art. 3.

(Modalitą di presentazione della richiesta di risarcimento)

1. La richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica deve essere inoltrata alla stazione forestale competente per territorio entro quindici giorni dall'evento.

2. Alla richiesta di risarcimento devono essere allegati i seguenti documenti:

a) planimetria mappale delle particelle interessate;

b) per le superfici in proprietą: certificati catastali originali o documenti equipollenti comprovanti la proprietą dei fondi o dichiarazione sostitutiva;

c) per le superfici condotte in affitto: contratto regolarmente registrato;

d) situazione di famiglia;

e) eventuali perizie o altra documentazione, anche fotografica, comprovanti i danni rilevati.

3. I titolari di aziende agricole che hanno presentato domanda presso l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali al fine di ottenere le agevolazioni previste dai regolamenti comunitari, statali e regionali in materia di conservazione dell'ambiente agricolo montano, in sostituzione dei documenti di cui al comma 2, lett. b) e c), possono allegare una dichiarazione di avvenuta presentazione di tali domande.

Art. 4.

(Procedure)

1. La stazione forestale competente per territorio, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, procede all'accertamento dei danni e trasmette al competente ufficio dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali la domanda, corredata di una scheda contenente tutti gli elementi necessari alla valutazione dei danni stessi.

2. L'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla recezione della documentazione di cui al comma 1, procede, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, alla valutazione dei danni e alla predisposizione del provvedimento di attribuzione del risarcimento.

3. Il risarcimento non viene attribuito se l'effettivo ammontare dei danni subiti, comprensivo delle spese necessarie al ripristino della situazione preesistente, č inferiore a lire 100.000.

Art. 5.

(Criteri di valutazione del danno)

1. Per la valutazione economica dei danni di cui all'art. 2 sono utilizzati i parametri predisposti dall'Ufficio produzioni agricole dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, in applicazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni.

2. In fase di prima applicazione, per l'ammontare dei danni, comprensivo delle spese necessarie al ripristino della situazione preesistente, si fa riferimento ai valori di produzione, prezzo e costi contenuti nell'allegato A al presente regolamento.

Allegato - (Omissis)